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Dai ricorsi per gli esercenti all’esenzione ragionata, le scappatoie al Green Pass

Per il cliente non sono previste multe, e spesso per scongiurare l’utilizzo della carta verde illegittima basta l’invito a mettere per iscritto la richiesta

Dai ricorsi all'esenzione ragionata, le scappatoie al Green Pass | Rec News dir. Zaira Bartucca

Il governo Draghi si è fatto promotore dell’anti-costituzionale certificazione verde e anche del modo di aggirarla. Del Green Pass e dell’anti-Green Pass, dunque. Rec News ne ha dato conto oltre un mese fa riportando e analizzando in esclusiva la circolare del ministero della Salute che introduceva sostanziali novità in tema di esenzione. Un’affare spinoso, perché fortemente interconnesso alla cessione di dati personali e sensibili. Da allora, però, sono intervenuti diversi pronunciamenti rincuoranti.

La certificazione verde – quale misura che impatta sulla libertà personale e che nei fatti impedisce l’esercizio di molteplici diritti – resta comunque il primo provvedimento dal dopoguerra a oggi che si propone di sovvertire quanto tutelato dalla Costituzione. Idealmente figlia del lasciapassare fascista, esiste comunque modo per farne a meno. Anzitutto – come consigliano stimati giuristi – invitando preventivamente esercenti, controllori e quanti altri a mettere per iscritto la richiesta di esibizione del Green Pass. Provare per credere: pochissimi hanno il coraggio di farlo e spesso ci si trova a fare a meno del certificato verde, che non è obbligatorio e non è stato ancora convertito in legge (la Camera il 9 settembre lo ha approvato in prima lettura). Un capitolo a parte meritano gli spostamenti: di fronte ai controllori troppo zelanti che impediscono l’accesso a bus e treni interregionali o agli aerei, l’unica difesa sembra essere quella di cambiare compagnia. Ne esistono molte che stanno ampliando la propria clientela grazie alla scelta di garantire a tutti il libero accesso ai propri mezzi.

Il Green Pass “all’italiana”, inoltre, è in contrasto con la certificazione verde europea, che vieta espressamente ogni discriminazione ai danni della cittadinanza. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, inoltre, il TULPS – il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – all’articolo 187 stabilisce che il gestore non può rifiutarsi di fornire attività essenziali quali vitto e alloggio, pena una multa fino a 3000 euro. Se non controlla la presenza del Green Pass, invece, la multa è da 400 a 1000 euro ma – trattandosi di una misura anti-costituzionale – è possibile opporsi con un ricorso da vincere a man bassa e con la richiesta di risarcire il danno economico subìto. Ora si pensa di estendere le multe anche a chi decide di non utilizzare il Green Pass nelle Università, nelle scuole e nelle RSA, ma come detto fino all’approvazione definitiva tutto rimane confinato al campo delle ipotesi, contrariamente a quanto tenta di far passare la stampa mainstream.

Non esistono multe per i clienti che decidono di non utilizzare il Green Pass, come pensano erroneamente in molti. Per chi lo ritiene opportuno, esiste inoltre la possibilità di ottenere un’esenzione “ragionata” dal vaccino e conseguentemente dal Green Pass. Deve essere rigorosamente cartacea, non prevedere l’esibizione di dati sanitari privati e vidimata dal proprio medico curante. E’ quanto sta proponendo il dottor Mariano Amici, che dal suo sito invita – per chi ne ha diritto e necessità – all’adozione del seguente testo:

Si attesta che …… nato a ….. , risulta essere soggetto esente dalla vaccinazione anti SARS-COV 2 ai sensi eper gli effetti dell’art.4 co.2 del D.L. 44/2021. Infatti in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, risulta affetto da patologie che non sono oggetto di sperimentazione da parte di alcuna delle Case Farmaceutiche produttrici di vaccini anti Covid e pertanto la mancata sperimentazione costituisce accertato pericolo per la salute del paziente essendo tale la mancata sperimentazione specifica.

La documentazione attestante le condizioni cliniche e la patologia del paziente, non esplicitata per motivi di privacy, e’ stata esibita dal Paziente e l’odierna attestazione viene rilasciata previa valutazione anamnestica dichiarata dal Paziente rispetto alla quale deve trovare rigorosa applicazione il principio di precauzione anche in virtu’ dell’approvazione meramente condizionata dei vaccini anti Covid.

La presente attestazione e’ valida anche per consentire l’accesso ai servizi ed attivita’ di cui al comma 1,art. 3 del D.L. 23-7-2021,n. 105 ed in questo caso e’ valida fino al 30-9-2021 .
Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.

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