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Il Garante per la Privacy blocca l’app Mitiga. “Manca la base giuridica” per il suo utilizzo
Rec News ne scriveva già a marzo, anticipando di fatto quanto sarebbe accaduto nei mesi successivi. A maggio l’applicazione era stata utilizzata per consentire l’ingresso alla finale di Coppa Italia. Doveva far parte della strategia sulle riaperture
Il Garante per la protezione dei dati personali ha operato un blocco nei riguardi di Mitiga s.r.l., la società che gestisce l’omonima l’app. Dopo i tentativi fatti con le app Immuni e IO, Mitiga ha cercato di imporsi come il covid pass italiano, supportata da tutta una serie di realtà anche istituzionali. Rec News ne scriveva già a marzo, anticipando di fatto quanto sarebbe accaduto nei mesi successivi. A maggio, infatti, come ricorda il GPDP, l’applicazione era stata utilizzata per “consentire l’ingresso alla finale di Coppa Italia degli spettatori in possesso di certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione o lo stato di negatività dal Covid-19”. L’applicazione, come abbiamo già scritto, avrebbe dovuto far parte della strategia estiva sulle riaperture e regolare tutta una serie di eventi sportivi e culturali. Anche il ministero del Turismo Garavaglia si era attivato proponendo – per quel che compete il suo ministero – il “lasciapassare” che a livello europeo è stato concepito come Certificato Covid digitale UE, approvato di recente in una sua versione edulcorata. Il pass europeo, infatti, non è obbligatorio e il suo possesso non è una condizione preliminare per poter viaggiare.
Adesso a bloccare (per ora “in via temporanea”) l’utilizzo della prima versione rudimentale italiana del covid pass (“Mitiga”, appunto) in vista di un preoccupante utilizzo più esteso, è il Garante della Privacy. Secondo l’Autorità attualmente “non esiste una valida base giuridica per il trattamento di dati, anche particolarmente delicati come quelli di natura sanitaria, effettuato mediante l’app e finalizzato ad accertare la situazione “Covid free” di quanti partecipino ad avvenimenti sportivi, nonché ad altre manifestazioni pubbliche, o di quanti accedano a locali aperti al pubblico”. La società inoltre, rileva il Garante, “avrebbe dovuto astenersi da ogni trattamento di dati, non essendo decorso il tempo previsto dal Regolamento per l’assunzione di una decisione da parte della stessa Autorità. Il blocco – fa sapere il GPDP – ha effetto immediato e si protrarrà per il tempo necessario a consentire all’Autorità la definizione dell’istruttoria avviata”.
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