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La legge di conversione (con modifiche) del DL44 è in GU. Con la scusa dello scudo penale introdotto un grave precedente legislativo

La malasanità è legge. I reati di omicidio e di lesioni personali colpose causati dai vaccini e “commessi nell’esercizio di una professione sanitaria” saranno “punibili solo nei casi di colpa grave”

La legge di conversione (con modifiche) del DL44 è in GU | Rec News dir. Zaira Bartucca

Il decreto legge 44/2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. n. 128 del 31 maggio 2021. E’ quindi legge, ma con alcune modifiche. Passa il cosiddetto scudo penale per i vaccinatori, che permette l’instaurazione di un grave precedente legislativo: i reati di omicidio e di lesioni personali colpose (rispettivamente articoli 589 e 590 c.p.) commessi dai vaccinatori “nell’esercizio di una professione sanitaria” o collegati alla situazione di emergenza, potranno essere potenzialmente considerati non gravi, dato che – si legge – saranno punibili solo i “casi di colpa grave”. Assodati l’omidicio, dunque la morte, e le lesioni personali provocate – dunque danni alla salute anche permamenti – il giudice potrà giudicare il sanitario come non colpevole, in forza delle “limitate conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-COV-2 e sulle terapie appropriate” e delle scarsità di risorse e di esperienza. La legge ammette inoltre, esplicitamente, che tra i vaccinatori sia stato reclutato “personale non specializzato”, con tutti i rischi e le conseguenze del caso.

“Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave“.

“Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita’, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche’ della scarsita’ delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza». “

LEGGE 28 maggio 2021, n. 76 – Entrata in vigore 01/06/2021

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